I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria che “si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari“ e che quindi si concentrano su certe categorie di strumenti finanziari [si noti il plurale] devono rispettare alcuni requisiti. (rif.: art.165, co.2, RI - delibera n. 20307/2018); i “Valori mobiliari” e le “Quote di un organismo di investimento collettivo” sono però le uniche due categorie di “Strumenti finanziari” (elencati all’ALLEGATO I, SEZIONE C, direttiva 2014/65/EU) che possono formare oggetto della loro attività di consulenza in materia di investimenti (rif.: art.3, co.1, le. b, direttiva 2014/65/EU ).
Dalla lettura del disposto normativo parrebbe quindi che i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria che si concentrano su i “Valori mobiliari” e le “Quote di un organismo di investimento collettivo”, ovvero tutti i consulenti finanziari autonomi o tutte le società di consulenza finanziaria, debbano rispettare i requisiti di cui all’ art.165, co.2, RI. Conclusione, quest’ultima, palesemente insostenibile.
Ecco di seguito i requisiti: “a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari; b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari; c) prima di prestare il servizio, si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.”
Dubbi interpretativi in relazione al nuovo Regolamento Intermediari