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02 Marzo 2012

POST TECNICO. NORME.

PRODOTTI FINANZIARI O STRUMENTI FINANZIARI?

Il Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) definisce sia il termine “prodotti finanziari” che il termine  “strumenti finanziari”. In particolare i prodotti finanziari sono “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” (art.1 co.1° lett. U t.u. 1998/58). Nella definizione di “prodotto finanziario”, che ingloba quella di "strumento finanziario", possono pertanto rientrare tutte le attività produttive di incrementi patrimoniali e di reddito, quindi anche i diritti di credito come ad esempio le quote di s.r.l. ma anche certificati non destinati alla circolazione come ad esempio le polizze di assicurazione sulla vita dove parte del premio è investito in attività finanziarie. Gli "strumenti finanziari" (definiti all'art.1 commi 2°-3°-4°, t.u. 1998/58) includono invece: i valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli che permettono di comprare o vendere valori mobiliari etc.), gli strumenti del mercato monetario (buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali etc.), le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (cosiddetti fondi d’investimento) e gli strumenti finanziari derivati.

A ben vedere però i fondi d'investimento sono in un certo senso come dei contenitori di strumenti finanziari (il gestore del fondo normalmente investe in azioni, obbligazioni, derivati...) ed in quanto tali forse sarebbe meglio non fossero definiti "strumenti finanziari" alla stessa stregua del loro contenuto. Secondo DIAWONDS® la distinzione tra prodotti finanziari e strumenti finanziari dovrebbe essere radicalmente rivista. "Prodotto finanziario" dovrebbe essere definito qualsiasi abbinamento in qualunque modo e con qualunque mezzo effettuato di due o più "strumenti finanziari" . Dalla definizione di "strumenti finanziari" dovrebbero pertanto essere escluse, ad esempio, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e le obbligazioni strutturate (obbligazione più componente derivata) che andrebbero a rientrare invece nella definizione di "prodotti finanziari."