Sommario
Opinioni personalizzate su strumenti finanziari restano con la MIFIDII soggette ad autorizzazione ed a norme di comportamento ora rafforzate.
L'Europa assimila strumenti e contenitori di strumenti finanziari.
E' cresciuto il grado di alfabetizzazione finanziaria degli investitori che beneficiano dei progressi dell’ “information technology”.
L’Europa ha deciso nel 2004 con la direttiva MIFID (2004/39/UE) di far rientrare la consulenza in materia di investimenti (prima libera) tra i servizi d’investimento soggetti ad autorizzazione.1
Dieci anni dopo, con la MIFIDII (2014/65/UE), l’Europa mantiene soggetta ad autorizzazione la consulenza in materia di investimenti e ne rafforza le specifiche norme di comportamento.2
Ma volendo semplificare al massimo ed in gergo non tecnico, in cosa consiste la “consulenza in materia di investimenti”?
Si tratta di “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) che indirizzate ad una specifica persona diventano consigli personalizzati, come ad esempio:
“compra le Eni, tieni i BOT, vendi le Enel.” Nessuna detenzione o movimentazione di beni altrui ma solo semplici opinioni personalizzate.
In Europa per poter esprimere queste opinioni personalizzate è necessario essere autorizzati ed attenersi a scrupolose norme di comportamento.
Secondo l’Europa (MIFIDII) di base possono esprimere questo genere di consigli solo società (art.1, co.1) che devono avere almeno due persone a direzione dell’attività (art.9,co.6)3. I singoli stati membri possono però permettere, in deroga, che ad esprimere queste opinioni personalizzate siano persone o società dirette da una sola persona.
In quest’ultimo caso però non è consentito esprimere opinioni personalizzate sugli strumenti del mercato monetario come i titoli di Stato. Quindi: “compra le Eni, tieni le Telecom, vendi le Enel” ma non: “compra i BOT” o “vendi i BOT”.
Le “opinioni” su strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi e derivati) possono anche non essere indirizzate ad una specifica persona ma al pubblico; in tal caso diventano consigli non personalizzati cioè “ricerca in materia di investimenti”.
In Europa per poter esprimere queste opinioni non personalizzate non è necessario essere autorizzati ma bisogna invece attenersi a scrupolose norme di comportamento come ad esempio rendere note tutte le opinioni espresse negli ultimi dodici mesi (R.D. 958/2016/UE, art. 4, co. 1, lettera i) e questo ritengo valga anche per i “financial bloggers” percepiti dai risparmiatori come dotati di esperienza o di competenza finanziaria.
Ora, a mio modesto parere, al Legislatore europeo sono forse sfuggite due importanti considerazioni:
sono stati assimilati strumenti finanziari e contenitori di strumenti finanziari;
un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari con un accresciuto grado di alfabetizzazione finanziaria e grazie ai progressi tecnologici fruisce di strumenti informativi distribuiti sempre più sofisticati e facilmente accessibili.
Venendo al primo punto.
Gli strumenti finanziari sono fondamentalmente: azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati e quote di OICR. Gli OICR però sono in un certo senso contenitori delle precedenti quattro categorie di strumenti in cui normalmente investono; sono cioè strumenti finanziari contenitori di strumenti finanziari.
Se è vero che il numero e la complessità degli OICR è andato progressivamente crescendo lo stesso non può parimenti dirsi per le azioni ed i titoli di stato. Forse è cresciuto il numero di società quotate ma che ne sia cresciuta la complessità è assolutamente discutibile.4
Quanto al secondo punto.
Chiunque oggi voglia investire direttamente in azioni trova facilmente informazioni su Internet: bilanci ufficiali anche storici delle società, risultati periodici commentati, conference-call trascritte, presentazioni, una vastissima produzione di studi e ricerche buy-side e sell-side spesso accessibili gratuitamente, video, etc. …
Tra l’altro questi studi e ricerche sono opinioni non personalizzate che dovrebbero conformarsi alle regole di comportamento previste dall’Europa ma essendo spesso diffuse al di fuori dell’Europa ed accessibili tramite Internet sfuggono totalmente a tali previsioni.
Chi vuole investire direttamente in società quotate ha la possibilità oggi di conoscere le dimensioni di una società, chi la conduce, se sta realizzando guadagni o perdite, l’andamento del fatturato nel tempo, se paga dividendi e grazie ad applicativi per l’elaborazione di dati finanziari gratuiti e facilmente reperibili su Internet può effettuare confronti tra un elevatissimo numero di società quotate.
Inoltre il grado di alfabetizzazione degli investitori è indubbiamente cresciuto nel tempo.
Questo sempre maggior numero di investitori alfabetizzati che opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di informazioni sempre più ampia ed articolata vede, secondo la mia opinione, progressivamente diminuire e non incrementare la propria dipendenza dalle opinioni personalizzate.
E’ parimenti vero però che strumenti finanziari come le quote di OICR sono cresciuti in numero e complessità. Per questa categoria di strumenti la dipendenza degli investitori da opinioni personalizzate è probabilmente cresciuta ed un rafforzamento delle norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela ed il livello di protezione degli investitori è certamente giustificabile.
Per concludere: la formazione e l’ applicazione delle leggi finanziarie europee impiegano un tempo eccessivamente lungo per poter stare al passo con l’evoluzione del mercato e nel caso specifico del servizio di consulenza in materia di investimenti sarebbe stato opportuno rendere con la MIFIDII tale servizio libero (non soggetto ad autorizzazione) limitatamente a determinati strumenti finanziari come le azioni, le obbligazioni non strutturate ed i titoli di stato.
Se è giusto ed utile che i rapporti tra individui siano regolati, una eccessiva regolamentazione riduce l’efficienza ed in ultima analisi distrugge valore.
1 Al terzo considerando della MIFID si legge infatti: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.”
2 Al settantesimo considerando della MIFIDII si legge infatti: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.”
3 Si noti che ciò potrebbe forse confliggere con il diritto e principio della libertà di esercitare un’attività di cui al 166° considerando della MIFIDII.
4 Il motivo per cui l’investitore in società quotate (ovvero in azioni) debba godere di un elevato livello di protezione e, con la MIFID II, se ne debba accrescere la tutela meriterebbe approfondimenti. Tra l’altro è opportuno ricordare che ai sensi della nostra Costituzione (art.47, secondo paragrafo) la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare all’ investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese non solo indiretto (quale potrebbe essere quello attraverso OICR) ma anche diretto.
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