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3 January 2016 17:53:06

Abrogato dopo più di otto anni un albo istituito per legge ma di fatto mai esistito.


Si tratta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari.


Con l’articolo 1, comma 36, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 è stato tra l’altro abrogato il comma 2, dell’articolo 18-bis del Decreto Legislativo n.58 del 28 febbraio 1998 (detto anche TUF) con il quale era stato ISTITUITO l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, albo istituito con Decreto Legislativo n.164 del 17 settembre 2007, ma di fatto MAI ESISTITO.


Nasce l’Albo Unico dei consulenti finanziari.


Con l’articolo 1, comma 37, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 i riferimenti all’albo dei consulenti finanziari contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF che assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.


Consulenti finanziari autonomi in regime TRANSITORIO.


A seguito del recepimento nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 164/2007 della direttiva europea 2004/39/CE (MiFID), la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta fra i "servizi e attività di investimento" (cfr. art. 1, comma 5, lettera f), d.lgs. n. 58/1998), il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato a soggetti abilitati. L’articolo 19 (Disposizioni finali e TRANSITORIE), comma 14, della legge 164/2007 ha peraltro previsto che detta riserva di attività non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti fino ad un termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 e successivamente prorogato in diversi momenti al 31 dicembre 2016.


Queste le UNDICI !!!!!!!!!!! PROROGHE intervenute (modifiche dell’articolo 19, comma 14):


03/06/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con L. 2 agosto 2008, n. 129 (con l'art. 4-bis).


31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (con l'art. 41, comma 16-bis).


01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 23, comma 7).


30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, (con l'art. 1, comma 14).


29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, (con l'art. 1, comma 1).


29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, (con l'art. 23, comma 1).


29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (con l'art. 1, comma 388).


26/06/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n.150), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la proroga al 31 dicembre 2013 del termine e del regime giuridico di cui alla disposizione (indicata nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) dell’art.23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.


30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"”; termine quest’ultimo anticipato in sede di conversione: “le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"” e poi scaduto senza l’intervenuto di alcuna proroga come analogamente già successo a gennaio 2009).


24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"“).


30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) ha disposto (con l'art. 10, comma 4) la modifica dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (“le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".”)