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26 October 2015 21:34:27

Il parere di DIAWONDS® a proposito delle informazioni finanziarie trimestrali delle società quotate.


Il Testo Unico della Finanza (Art. 154-ter, comma 5) prevede attualmente l’obbligo dei resoconti trimestrali di gestione per le società quotate. Le stesse (in base all’art.1, comma 2, lettere a) e b) della direttiva europea 2013/50/UE che ha modificato la direttiva 2004/109/CE e che è in fase di recepimento in Italia) non possono essere obbligate dallo stato membro d’origine a pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali; possono però essere obbligate, in deroga, a condizione che 1) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportino un onere finanziario sproporzionato in particolare per i piccoli e medi emittenti, 2) il loro contenuto sia proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori. Nel prendere tale decisione Lo Stato membro deve prima valutare se i requisiti aggiuntivi possono comportare un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti ed incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.


Come si evince dal contenuto del quarto considerando della direttiva 2013/50/UE, il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno abolire l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione così da ridurre l’onere amministrativo a carico dei piccoli e medi emittenti e migliorarne l’accesso ai capitali. Un obbligo che incoraggia i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine e che rappresenta un onere significativo non necessario per la tutela degli investitori. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una strategia d’investimento a lungo termine, il Legislatore europeo ha ritenuto fondamentale ridurre la pressione a breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori un incentivo ad adottare un approccio a più lungo termine.


E’ opinione di DIAWONDS® che i resoconti trimestrali di gestione per le società quotate andrebbero non solo preservati ma bensì ampliati includendo una descrizione generale della situazione finanziaria dell'emittente da cui si possano desumere chiaramente i flussi di cassa generati dalla gestione operativa oltre che quelli relativi agli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Si tratta infatti di fattori da cui nessun investitore dovrebbe prescindere nell’ambito dei processi valutativi che contribuiscono alle decisioni d’investimento, in quanto di fondamentale e primaria importanza. Andrebbero inoltre stabiliti standard qualitativi per i resoconti trimestrali da predisporre in conformità a standard comuni (come avviene negli Stati Uniti) in modo da poter garantire o permettere la confrontabilità delle informazioni.


E’ opinione di DIAWONDS® che gli investitori dovrebbero essere liberi di poter adottare l’approccio agli investimenti che preferiscono sia esso di breve termine che di lungo termine. Di conseguenza l’attenzione degli investitori ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti non dovrebbe potersi mai connotare come “eccessiva” ed il fatto che tale attenzione possa ingenerare pressione sugli emittenti o incidere negativamente sulla loro possibilità di accesso ai mercati regolamentati (nel caso di emittenti piccoli e medi) non dovrebbe poter mai incidere negativamente sulla disponibilità agli investitori delle informazioni necessarie per decisioni d’investimento libere e consapevoli.


E’ forse superfluo ricordare che in sede di consultazione sulla revisione della direttiva europea 2004/109/EC alla domanda 8.1 - E’ possibile stabilire per le piccole aziende quotate più leggeri obblighi di trasparenza senza una corrispondente diminuzione significativa della trasparenza offerta al mercato? - (mia traduzione senza garanzia di accuratezza. Testo originale: “Is it possible to apply lighter transparency obligations for small listed companies without a corresponding significant diminution of transparency provided to the market?”) la maggioranza dei rispondenti ha tra l’altro sottolineato che - ridurre la frequenza e la quantità dell’informazione al mercato potrebbe risultare in un minore interesse da parte degli investitori e una generale diminuzione nella fiducia, che alla fine sarebbe di detrimento alle piccole aziende quotate - (mia traduzione senza garanzia di accuratezza. Testo originale: “reducing the frequency and the amount of information to the market could result in lower interest from investors and a general reduction of confidence, which in fine would be detrimental to small listed companies.” ) e che alla domanda 8.2 – se si rinunciasse all’obbligo di comunicare informazioni finanziarie trimestrali per le piccole aziende quotate, questo risulterebbe in una irragionevole diminuzione della trasparenza? (mia traduzione senza garanzia di accuratezza. Testo originale: “If the obligation to disclose quarterly financial information10 was waived for small listed companies, would this result in an unreasonable diminution of transparency?”) la maggioranza dei rispondenti ha ritenuto che – rinunciare all’obbligo di comunicare report finanziari trimestrali o resoconti intermedi sulla gestione (di seguito informazione finanziaria trimestrale) risulterebbe in una irragionevole diminuzione della trasparenza. Le principali argomentazioni sono state che: (i) l’informazione finanziaria trimestrale era utile e preziosa per il mercato e forniva visibilità alle piccole aziende quotate; (ii) non era troppo difficoltoso adempiere l’obbligo di preparare un  resoconto intermedio sulla gestione che era un requisito proporzionato; (iii) ridurre l’ammontare di informazioni al mercato poteva risultare in una minore propensione degli investitori ad investire in quelle aziende ed inoltre incrementava il rischio di abuso di mercato;  (iv) regole di trasparenza nei mercati regolamentati non dovrebbero essere determinate dalla dimensione delle aziende. – (mia traduzione. Testo originale: “…waiving the obligation to disclose quarterly financial reports or interim management statements (hereinafter quarterly financial information) would result in an unreasonable diminution of transparency. The main arguments were that: (i) quarterly financial information was useful and valuable to the market and provided visibility to small listed companies; (ii) it was not too difficult to comply with the obligation to prepare an interim management statement which was a proportionate requirement; (iii) reducing the amount of information to the market could result in less appetite from investors to invest in those companies and also increased the risk of market abuse; (iv), transparency rules in regulated markets should not be determined by size of companies.”).


26 Ottobre 2105, © 2015 DIAWONDS® - Tutti i diritti riservati